Per gli autocarri la disciplina Iva non individua, nessun tipo di limitazione di detraibilità . Tuttavia per detti veicoli la spettanza o meno delle deduzioni Irpef e detrazioni Iva, va valutata esclusivamente in relazione alla sussistenza o meno del requisito dell’inerenza.
E’ necessario che vi sia un rapporto di stretta inerenza tra l’attività professionale (nel quesito un notaio) e l’utilizzo del veicolo immatricolato quale “autocarro”.
La risoluzione chiarisce che in linea generale, non sia possibile riscontrare un nesso di diretta strumentalità tra l’utilizzo di un autocarro e lo svolgimento di un’attività professionale, che si caratterizza logicamente per il fatto di fondarsi sull’applicazione di energie intellettuali da parte del prestatore del servizio e che viene normalmente esplicata in ambienti organizzati in ufficio.
Pertanto deve ritenersi esclusa la possibilità di fruire, anche parzialmente, delle deduzioni Irpef e delle detrazioni Iva relativamente all’acquisto e all’uso del veicolo immatricolato quale autocarro.
(Risoluzione n.244/E del 23 luglio 2002)


