È costituzionalmente legittima la previsione dell’esenzione fiscale per gli acquisti delle onlus ai soli fini dell’imposta di registro e non anche dell’Iva.
Ad avviso della Consulto, esentando solo dall’imposta di registro e non dall’Iva gli atti d’acquisto delle associazioni di volontariato, la norma in questione violerebbe gli artt. 3 e 53 della costituzione.


