Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale, con la Sentenza n. 18953 del 06/05/2016, si sono espresse in tema di accordo sulla pena raggiunto con riferimento a reato già prescritto affermando che, ai fini del valido esercizio del diritto di rinuncia alla prescrizione, è necessaria la forma espressa, che non ammette equipollenti, sicché la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato, o il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono di per sé valere come rinuncia.
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO


