Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce in merito al deposito di accordi azienda/lavoratori (art. 411 CPC).
Tali accordi, segnala il Ministero nel sito internet istituzionale, devono essere depositati presso la sede della Direzione Territoriale del Lavoro di Via Cesare de Lollis n. 12, secondo piano, stanza 16. Non esiste una modulistica, devono essere portati a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00), in doppia copia e con lettera di accompagno.
Contestualmente alla consegna in duplice copia, l’Ufficio rilascerà copia del verbale di deposito, contenente il numero di repertorio e l’attestazione dell’accertamento in ordine alla legittimazione del depositante. Sarà quindi cura dell’Ufficio, accertata l’autenticità, provvedere alla trasmissione della copia del verbale così acquisita alla Cancelleria del Tribunale Civile competente, laddove l’accordo transattivo risulti valido ai sensi dell’art. 410 c.p.c. e dunque idoneo ad ottenere il decreto di esecutività di cui all’art. 411, comma 3 c.p.c., e sempre che non risulti ancora eseguito il pagamento di quanto concordato.


