Innanzitutto l’acconto di novembre per le imposte sui redditi non deve essere versato se l’imposta relativa al periodo d’imposta precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, non supera le 100 mila lire, per i contribuenti soggetti all’Irpef e le 40 mila lire, per quelli soggetti all’IRPEG. Nessun acconto è dovuto dai contribuenti che non hanno redditi e, pertanto, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi del 2000, Unico 2001. Sono inoltre estranei all’acconto Irpef i contribuenti con regime sostitutivo previsto per le attività marginali, cosiddetto (forfettone), sempreché non posseggono altri redditi per i quali hanno presentato la dichiarazione dei redditi del 2000, Unico 2001. Questi dovranno però versare l’acconto Irap e i contributi previdenziali. Sono esonerati anche gli eredi in caso di successione aperta durante il periodo d’imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell’acconto, per i tributi che avrebbe dovuto pagare il de cuius.
(Il Sole 24 Ore)
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