In considerazione della complessità che ha raggiunto la materia “acconti d’imposta” riteniamo utili queste brevi note.
Gli acconti sono dovuti, a prescindere dal contribuente preso in esame, se il rigo “differenza” della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente è di importo superiore a 51,65 euro per l’IRPEF e 20,66 euro per l’IRES.
Il pagamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
– la prima, pari al 40% del complessivo acconto dovuto, da versarsi entro il termine per il pagamento del saldo dell’anno precedente (per la maggioranza dei contribuenti il 20.06.2005)
– la seconda rata, pari al 60% del complessivo acconto dovuto, con versamento, per la maggioranza dei contribuenti entro il 30.11.2005 e per i soggetti IRES con esercizio “a cavallo d’anno” entro l’undicesimo mese successivo la chiusura dell’esercizio.
L’acconto può essere versato in unica soluzione a novembre (o a giugno) se l’importo dovuto non supera 103,00 euro.
E’ possibile, sulla prima rata di acconto, rateizzare il versamento, con aggiunta degli interessi.
Per il periodo d’imposta 2005 i soggetti IRPEF calcolano l’acconto in misura pari al 98% del rigo differenza della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (invariata rispetto al 2004),
mentre i soggetti IRES – e questa è una novità per il solo 2005 – calcolano l’acconto in misura pari al 102,50% del rigo differenza della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (in precedenza era il 99%).
Per quanto riguarda l’IRAP, il contribuente (persona fisica o società) normalmente dovrebbe utilizzare come percentuale di calcolo degli acconti, la stessa utilizzata per il calcolo di IRPEF o IRES.
Per il solo periodo d’imposta 2005, i soggetti IRES fanno eccezione, in quanto calcoleranno l’acconto IRAP non con la stessa percentuale utilizzata per il calcolo dell’IRES (102,50%) ma il 99% (quella utilizzata lo scorso anno).
Si riepilogano pertanto gli acconti per il periodo d’imposta 2005:
IRPEF acconti: 98%
IRES acconti: 102,50%
IRAP acconti (soggetti Irpef): 98%
IRAP acconti (soggetti Ires) : 99%
Versamento prima rata: 40 % dell’acconto
Versamento seconda rata: 60 % dell’acconto.
Ancora per il 2006, cambieranno gli acconti d’imposta.
L’articolo 1 comma 301 della Legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha infatti stabilito che
“A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura
dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per cento. ”
In ogni caso, il contribuente ha facoltà di ridurre l’importo dell’acconto nel caso in cui preveda di conseguire nell’esercizio 2005 un reddito inferiore a quello dell’anno precedente.


