La presentazione in ritardo della dichiarazione annuale ai fini delle accise è punibile con la sanzione amministrativa residuale che va dal minimo di 258 euro al massimo di 1.549 euro.
Nella determinazione concreta della sanzione da irrogare, gli uffici dovranno seguire i criteri stabiliti dall’art. 7 del dlgs 18/12/97 considerando l’assenza di evasione.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle dogane in una nota del 15 settembre, indirizzata alle direzioni regionali.
All’amministrazione era stato chiesto di individuare la sanzione applicabile nei confronti di chi, dopo aver versato tempestivamente le rate mensili e il conguaglio annuale delle accise dovute, abbia poi presentato in ritardo la dichiarazione di consumo annuale.


