Con le risoluzioni n. 22/E del 14 febbraio 2001 e n. 191/E del 9 maggio 2008, in applicazione delle relative norme di riferimento, riguardanti rispettivamente, le accise sulla benzina e le accise sul gasolio per autotrazione, sono stati istituiti i codici tributo 2801 e 2837.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.18/E del 6 febbraio scorso, ha segnalato la soppressione dei suddetti codici, e più precisamente:
- 2801 – denominato Quota accise benzine riservate alle regioni a statuto ordinario;
- 2837 – denominato Accisa sul gasolio per uso autotrazione immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario. legge n. 244/2007, art. 1, c. 298.
L’efficacia operativa della soppressione di tali codici tributo decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della risoluzione n.18/E.


