Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito risposta, in data 16 novembre 2017, all’interpello n. 3/2017 in tema di accesso al Fondo di integrazione salariale (F.I.S.), con destinatario l’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (ANISA).
In particolare l’Associazione ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero in merito alla possibilità di consentire, nell’attuale quadro normativo, che in caso di operazioni societarie di affitto di ramo d’azienda, laddove sia fatta richiesta di accesso alle prestazioni erogate dal F.I.S. da parte della impresa cessionaria, ci sia la possibilità che sia riconosciuta la contribuzione già versata dall’impresa cedente.
Questo in analogia con quanto avviene per il requisito dell’anzianità lavorativa, in tutti i casi di trasferimento di ramo d’azienda – cui per costante interpretazione giurisprudenziale è assimilato l’affitto di ramo d’azienda – e accesso agli ammortizzatori sociali da parte dell’azienda cessionaria, nel rispetto del principio generale dettato dall’articolo 2112 c.c. volto a garantire il mantenimento dei diritti dei lavoratori.
In risposta al quesito avanzato, il Ministero ha chiarito che, in questo caso, nel computo del tetto aziendale si deve tener conto della sola contribuzione dovuta dall’azienda (cessionaria) che richiede la prestazione a carico del F.I.S., a nulla rilevando la contribuzione precedentemente dovuta dall’azienda cedente.


