Le censure formali, che non affrontano il merito di una eventuale strategia difensiva cui non si è potuto ricorrere per mancanza del confronto, non comportano caducazione dell’atto.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 24119 del 29 novembre 2016, statuisce che è legittimo l’accertamento Iva senza contradditorio preventivo, nell’ipotesi in cui il contribuente non assolva “l’onere di enunciare in concreto le ragioni, non puramente pretestuose, che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato”.
La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava l’illegittima detrazione dell’Iva sugli acquisti, al quale faceva seguito l’istanza di accertamento con adesione, culminata con esito negativo.


