La Sezione tributaria della Cassazione, con la sentenza n. 2891, depositata in cancelleria il 27 febbraio 2002 ha fissato alcuni punti importanti in questo campo. Ferma restando la legittimità dell’accertamento fondato su basi presuntive, al contribuente spetterà di dimostrare la loro inattendibilità anche rifacendosi, a sua volta, a presunzioni contrarie volte a demolire quelle utilizzate dall’Ufficio. Il giudice tributario è pienamente libero di rideterminare per proprio conto il reddito ponendosi in mezzo tra quello accertato e il dichiarato.
(Fonte: ItaliaOggi)
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