Art. 5 comma 3 D.Lgs. 14/9/15, N. 147.
Con una disposizione di carattere interpretativo è stato definitivamente stabilito che in sede di accertamento, ai fini della determinazione del corrispettivo e quindi della plusvalenza realizzata in caso di cessione di immobili o di aziende, non è applicabile la presunzione sul solo valore, anche se dichiarato ai fini dell’imposta di registro o ai fini dell’imposta ipotecaria e catastale.


