Nella sentenza della Cassazione n. 641 del 13/01/06 si sottolinea che, in caso di accertamento presuntivo dell’Iva, dovuta da una società che svolge attività commerciale, gli Uffici finanziari non potranno prescindere dai prezzi di acquisto e di vendita al pubblico della merce trattata: non è sufficiente fare riferimento unicamente alle medie di settore ma servono dati certi, rappresentati appunto dai prezzi di mercato effettivamente praticati.
Le medie di settore sono presunzioni per le quali non può essere riconosciuta la presenta dei presupposti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge e quindi, da soli, non possono essere assunti a fondamento di un accertamento IVA.


