La sezione tributaria della Cassazione (sentenza 12060 del 9 agosto 2002), accogliendo il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, ha chiarito che l’accertamento sintetico dei redditi di cui all’art. 38 del DPR 600/73 può avere come presupposto anche un solo fatto indicativo di ricchezza (un solo indicatore di reddito), a dimostrazione delle pretese tributarie del Fisco, purché sia carico di idonea valenza dimostrativa. Il dubbio derivava dalla circostanza che l’articolo in questione parla di “elementi” di fatto da porre a base dell’accertamento presuntivo, da intendersi però non come pluralità di elementi bensì come “qualsiasi” elemento utile purchè dotato di sufficiente rigore nell’indicazione del reddito.
(Fonte: ItaliaOggi)
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