L’art. 27, comma 3, del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i., stabilisce che la sospensione dei lavori ha effetto fino all’adozione ed alla notifica dei provvedimenti definitivi sanzionatori, che deve avvenire entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori.
Il TAR Lazio Sez. I Quater, sulla base della norma citata, con la sentenza del 2 aprile 2015, n. 4976 ha evidenziato come, una volta trascorsi quarantacinque giorni dall’adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, esso non produce piu’ effetti.
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