Le spese di propaganda sono sostenute per la realizzazione di iniziative tendenti prevalentemente alla promozione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta.
I costi sostenuti per la cessione gratuita dei capi d’abbigliamento griffati, di produzione della società contribuente, a Vip senza alcun obbligo giuridico d’indossarli in manifestazioni pubbliche, integrano spese di rappresentanza, solo parzialmente deducibili e rispetto alle quali non è ammessa in detrazione l’Iva, mancando un collegamento obiettivo e immediato con la promozione di un prodotto o di una produzione e con l’aspettativa diretta di un maggior ricavo.
Lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza 10636 del 4 maggio 2018.


