Chi è intenzionato a firmare la pace con il fisco, avvalendosi dell’opportunità offerta dall’art. 16 della legge 289/02, non può limitarsi a pagare entro il 16 aprile la somma dovuta, ma deve anche presentare, entro il 21 aprile, ´una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell’amministrazione finanziaria dello stato parte nel giudizio. Così prevede, infatti, il comma 4 dell’art. 16 sopra citato.
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