La circolare n. 15 dell’agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti destinati ad avere grande rilievo per le dichiarazioni.
Con le risposte numero 11.1 e 11.2 l’agenzia delle Entrate chiarisce alcune ipotesi per le quali non si applicano ai Caf le sanzioni dell’articolo 39 del decreto legislativo 241/ 1997 per il visto di conformità o l’asseverazione infedele.
Queste sanzioni vengono applicate se in sede di controllo formale delle dichiarazioni viene riscontrata l’infedeltà del visto.
In particolare:
– in caso di scontrini farmaceutici non più leggibili non si applica sanzione se il Caf è in possesso della fotocopia degli scontrini o del modello 730-2 analiticamente compilato, vale a dire con l’indicazione separata delle spese documentate da scontrino e del relativo importo, anche complessivo;
– in caso di smarrimento totale o parziale della documentazione con assunzione della relativa responsabilità da parte del contribuente, il modello 730-2 con l’indicazione analitica della documentazione controllata solleva il Caf dalla sanzione dell’articolo 39 del decreto legislativo 241/ 1997.


