A partire da quest’anno, la facoltà di utilizzare il mod.730 è stata nuovamente estesa agli sportivi dilettanti non sussistendo più il regime transitorio, previsto dall’art. 34, comma 4 della legge 342/2000 (c.d. collegato alla finanziaria per il 2000) che aveva indotto l’amministrazione finanziaria, per l’anno d’imposta 2000, a rendere dichiarabili esclusivamente nel quadro RL del modello UNICO le somme percepite a tale titolo.
Viene quindi ampliata la gamma dei redditi dichiarabili nel rigo D5 del mod. 730/2002, relativo ai redditi diversi e per identificare questa nuova tipologia è stato introdotto il codice ‘9’, che caratterizza appunto le somme percepite dagli sportivi dilettanti.


