L’indebito oggettivo chiama in causa la disciplina generale che regola le richieste di rimborso e non la prescrizione decennale prevista dall’articolo 2946 del codice civile.
In caso di indebito oggettivo, ex articolo 2033 del codice civile, non rileva la prescrizione ordinaria decennale di cui all’articolo 2946 cc, trovando applicazione l’articolo 38 del Dpr 602/1973, con la conseguenza che l’istanza di rimborso deve essere presentata all’ufficio entro 48 mesi dall’indebito versamento.
È quanto precisato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 16617 del 7 agosto 2015.
Vicenda
La controversia ha avuto origine a seguito del silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate relativamente a una richiesta di rimborso avente a oggetto degli acconti d’imposta su Tfr.


