In relazione alla cessazione e alla sostituzione degli amministratori delle società a responsabilità limitata sportiva dilettantistica torna senza dubbio applicabile quanto dettato, per le società per azioni, agli articoli 2385 e 2386 c.c.
In generale, dunque, il rapporto di amministrazione nelle società a responsabilità cessa:- per scadenza del termine (si verifica nel caso gli amministratori siano stati nominati per un tempo determinato); - per rinuncia all’incarico;- per decadenza (originata dal sopraggiungere di una causa di ineleggibilità, di incompatibilità o di decadenza);- per revoca.