Il patrimonio degli ETS è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria esclusivamente per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore (Runts), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla fondazione Italia Sociale.