L’articolo 5, comma 3, del Cts prevede, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, che gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali:
- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
0 il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.