Nel quadro RQ è stata introdotta la sezione XXIV dedicata alle banche che applicano, per l’anno 2023, un’imposta straordinaria sull’ammontare del margine degli interessi (voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024).
Nel quadro RQ entra la sezione XXV che, per il solo 2024, è dedicata ai soggetti che hanno applicato il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (commi da 115 a 119, dell’articolo 1, legge di bilancio 2023) e che hanno escluso dalla concorrenza alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 determinati utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate.




