Nota Ministero del Lavoro n. 293 del 12/01/2021
“… Le informazioni sui compensi di cui all’art. 14, comma 2 … costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima sul sito Internet dell’ente o della rete associativa cui l’ente aderisce … non sarà necessaria una pubblicazione nominativa ogni qualvolta sarà possibile diffondere un’informativa valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria (ad es. specificando il trattamento previsto tanto per i componenti dell’organo di controllo quanto la maggiorazione spettante al Presidente stesso; oppure individuando tra i dirigenti una o più categorie retributive e specificando il trattamento lordo associato a ciascuna di esse).
Si ritiene invece del tutto insufficiente (in quanto non caratterizzata da livelli di trasparenza in linea con le previsioni di legge) la pubblicazione di un dato aggregato, in quanto all’interno di esso potrebbero rinvenirsi posizioni differenziate che non verrebbero messe a fuoco da quanti fossero interessati all’informazione. Ugualmente dovranno essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di “retribuzione” da quelli corrisposti a titolo di “indennità particolare” (ad esempio parametrata ai giorni in cui un determinato organo si riunisce) o di “rimborso spese” (in questo caso, trattandosi di somme attribuite a fronte di spese documentate potrà essere sufficiente individuare il numero dei beneficiari, l’importo medio, l’importo massimo e quello minimo riconosciuti) …”.




