Se l’associazione di volontariato o di promozione sociale Ets non riesce a trovare l’atto costitutivo per insussistenza o irrecuperabilità può depositare al Runts (articolo 8, comma 5, lett. a) del D.M. 15 settembre 2020) l’apposita documentazione anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.