Il contratto di sponsorizzazione è, innanzi tutto, un contratto a prestazioni corrispettive e a carattere oneroso. Non è ipotizzabile, cioè, un contratto di sponsorizzazione a carattere gratuito in cui il soggetto, detto sponsorizzato, (la società sportiva) cede all’azienda sponsor i diritti d’abbinamento del proprio marchio, senza la corrispondente richiesta di una somma di danaro o di un’utilità economica (anche sotto altre forme, come beni o servizi prodotti dall’azienda sponsor).




