In quella occasione il fisco ha ritenuto ammissibile, per la società erogante la deducibilità per competenza ex lettera b), comma 2, art. 109, D.P.R. 22/12/1986, n. 917.
Invero i soci assoggetteranno i loro compensi spettanti per le prestazioni accessorie rese solo all’atto del pagamento del corrispettivo.
In sede assembleare, pertanto, gli amministratori devono prestare massima cura sia nell’individuare, all’inizio del rapporto lavorativo, i contenuti delle prestazioni, che a consuntivo, definire i criteri per stabilire l’ammontare del compenso di competenza dell’anno in funzione delle prestazioni accessorie rese.




