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Semplificazione: non per il sistema tessera sanitaria

Semplificazione: non per il sistema tessera sanitaria
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In un primo momento poteva sembrare che gli operatori del settore sanitario fossero tenuti ad installare un registratore telematico (RT) dei corrispettivi, tant’è che tale ipotesi formulata dal nostro studio veniva ripresa il 08 novembre 2019 dal network Odontoiatria 33; ora il tracciato record riportato nel Decreto del MEF del 19 ottobre 2020 (vedi di seguito) per medici, veterinari etc.  prevede l’indicazione del campo “fattura”, mentre ad esempio per le farmacie e gli ottici prevede il campo “documento commerciale” (cioè scontrino) oppure fattura, il che sta a significare che nessun obbligo di installazione di RT sussiste nei confronti di medici, veterinari, psicologi ed in genere per i professionisti operanti nel settore sanitario e soggetti alle norme sul Sistema Tessera Sanitaria (STS).

L’attuale normativa STS prevede che i soggetti interessati (in particolare i medici, i veterinari, farmacie, infermieri, ottici etc.) trasmettano entro il mese di gennaio 2021 i dati relativi ai pazienti “privati” ed agli importi delle parcelle riscosse dai medesimi, ai fini dell’inserimento dei dati nella dichiarazione dei redditi precompilata delle spese sanitarie. Rammentiamo che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le spese sanitarie costituiscono onere detraibile unicamente se il pagamento risulti “tracciabile”, con esclusione delle spese saldate in contanti (fatto salvo alcuni casi specifici, ad esempio il documento commerciale rilasciato dalla farmacia per acquisto di farmaci etc.).

Questo per i dati relativi alle parcelle emesse e saldate nel 2020.

La Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020 pubblica il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2020 che all’articolo 7 prescrive che la trasmissione dei dati avvenga entro il mese successivo alla data di emissione del documento fiscale, in pratica si aggiunge un adempimento MENSILE  anche nei confronti dei soggetti forfetari, minimi e dei contribuenti trimestrali.

I dati trasmessi tardivamente verranno memorizzati dal STS e conservati, nonché messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate ai fini dei controlli (art. 7 D.M. 2 agosto 2016) – sanzioni etc. per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2 c.  del D.lgs. 5.8.2015 n. 127)

Rammentiamo che il paziente può manifestare verbalmente  – ad esempio al medico – l’opposizione alla trasmissione dei dati al STS e che tale opposizione deve risultare dal documento fiscale (esempio di dicitura da inserire nella parcella/fattura: il paziente dichiara di opporsi alla trasmissione dei dati al STS),  in presenza di tale opposizione annotata sul documento fiscale il medico/veterinario trasmetterà ugualmente i dati al STS senza l’indicazione del codice fiscale del paziente, cosicché i dati relativi alle “opposizioni” non saranno resi disponibili dal STS all’Agenzia delle Entrate, ferma restando per il paziente la possibilità di inserire le spese negli oneri detraibili della dichiarazione dei redditi, così come indicato dall’Agenzia delle Entrate E’ comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.”

Link al sito SISTEMA TESSERA SANITARIA

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