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Ravvedimento speciale entro il 2 ottobre 2023

Ravvedimento speciale entro il 2 ottobre 2023
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Il 2 ottobre (in quanto il 30 settembre cade di sabato) scade il termine per poter usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale, agevolazione introdotta dalla Legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 174-178, Legge 197/2022.

Il ravvedimento speciale permette di definire in via agevolata le violazioni afferenti ai dichiarativi validamente presentati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 o precedenti, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia Entrate. Si deve trattare di violazioni non formali e non rilevabili dal controllo automatizzato, non costatate alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni ex art. 36 ter del D.P.R. 602/1973.

Per poter utilizzare il ravvedimento speciale occorre aver validamente presentato la dichiarazione, entro in termini ordinari o con un ritardo non superiore ai 90 giorni, per quanto infedele. Le violazioni possono essere sanate presentando una dichiarazione integrativa entro il 2 ottobre 2023, tramite la quale le violazioni commesse vengono rimosse, ed è necessario altresì versare la maggiore imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi, eventualmente anche in forma rateale, come di seguito richiamato.

I benefici del ravvedimento speciale sono significativi: la sanzione minima edittale viene ridotta ad 1/18. Tale sanzione, che normalmente si assesta al 90% (salvo il caso di violazione inerente agli obblighi dichiarativi di redditi di fonte estera, nel qual caso la sanzione minima è del 120%), anziché godere delle riduzioni previste nel caso di ravvedimento operoso ordinario, variabili a seconda del momento in cui il ravvedimento viene posto in essere, si riduce al 5% (pari al 90% / 18). Un ulteriore vantaggio è quello della possibilità di versare l’imposta dovuta, le sanzioni come sopra determinate, e gli interessi, in forma rateale, in massimo otto rate trimestrali.

Il versamento deve avvenire nel rispetto delle seguenti scadenze:

  • prima o unica rata entro il  2 ottobre 2023;
  • in caso di scelta per il pagamento rateale le successive rate scadranno in data:
    • seconda rata martedì 31 ottobre 2023;
    • terza rata giovedì 30 novembre 2023;
    • quarta rata mercoledì 20 dicembre 2023;
    • quinta rata 1° aprile 2024;
    • sesta rata 1°luglio;
    • settima rata lunedì 30 settembre 2024
    • ottava e ultima rata venerdì 20 dicembre 2024.

Nel caso di pagamento rateale, sulle rate successiva alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione, calcolati al tasso del 2% annuo.

In merito invece agli interessi per ritardato pagamento, la norma non prevede alcuna eccezione a quelle che sono le regole generalmente applicabili in materia di ravvedimento operoso ordinario. Gli interessi dovuti, quindi, al fine di determinare le somme dovute, dovranno essere calcolati tenendo in considerazione il tasso legale e non un tasso fisso.

Si riepiloga l’evoluzione nel tempo del tasso legale di interesse:

  • Anno 2018: 0,30%
  • Anno 2019: 0,80%
  • Anno 2020: 0,05%
  • Anno 2021: 0,01%
  • Anno 2022: 1,25%
  • Anno 2023: 5,00%

Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo individuati dalla Risoluzione dell’Agenzia Entrate 6/E/2023.

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