Prestazioni sanitarie e fattura elettronica: divieto permanente dal 2026

Dopo un lungo susseguirsi di rinvii annuali, con l’approvazione del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso i consumatori finali ha cessato di essere una misura transitoria per diventare “a regime“.
Prestazioni sanitarie e fattura elettronica: divieto permanente dal 2026
Ascolta l'articolo | 04:04
00:00
04:04

Dal 2019 il rapporto tra prestazioni sanitarie e fattura elettronica è stato regolato da una sorta di “limbo” normativo che ad ogni fine anno vedeva estendere il divieto di utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) per la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie delle persone fisiche.

Ma il D.Lgs. n. 81/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025, ha finalmente modificato strutturalmente l’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018. In particolare, attuando i principi della Legge Delega (Legge n. 111/2023), ha stabilito che è vietata l’emissione della fattura elettronica tramite SdI per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS) e per coloro che, pur non essendovi tenuti, documentano prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

Dal 2026 il regime cartaceo (o PDF tradizionale) per le fatture sanitarie B2C è quindi la regola definitiva.

I destinatari del divieto sono gli operatori che interagiscono con la salute del cittadino. In particolare, il divieto riguarda:

  • soggetti tenuti all’invio al Sistema TS: medici, odontoiatri, farmacie, strutture sanitarie accreditate, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e tutte le professioni sanitarie soggette all’obbligo di trasmissione dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata.
  • soggetti “minori” o non obbligati al TS: anche gli operatori che non avrebbero l’obbligo di invio dati al Sistema TS, ma che erogano prestazioni sanitarie, devono astenersi dalla fatturazione elettronica verso i privati.

È fondamentale sottolineare che per i medici la fattura elettronica rimane obbligatoria esclusivamente per le operazioni B2B (es. fattura verso una clinica, una società o un altro professionista) o B2G (verso la Pubblica Amministrazione). Per alcune attività particolari (per esempio osteopatia) è necessario porre in atto particolari verifiche circa la natura della prestazione e le caratteristiche del soggetto che le eroga.

Emettere una fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria verso un privato, nonostante il divieto, non è solo un errore formale ma una violazione della privacy. Gli studi medici devono assicurarsi che i propri software gestionali abbiano i blocchi correttamente impostati per evitare l’invio accidentale.

Riepilogo:

Prestazione Destinatario Modalità di Fatturazione
Prestazione Medica Persona Fisica (paziente) Cartacea / PDF
Consulenza Medico-Legale Società o Assicurazione Elettronica (SdI)
Affitto Studi Medici Altro Professionista Elettronica (SdI)
Cessione di beni sanitari Consumatore Finale Cartacea / PDF

 

È bene ricordare:

  • che restano valide, anche in vigenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, le eccezioni di carattere oggettivo e soggettivo all’obbligo di documentare le operazioni tramite fatturazione come per esempio le cessioni che possono essere documentate con metodi alternativi quali, la ricevuta, lo scontrino o il documento commerciale;
  • che, nonostante il divieto di SdI verso il privato, l’obbligo di invio dei dati al Sistema TS rimane invariato secondo le scadenze vigenti.
ALTRI APPROFONDIMENTI
Liquidazione controllata: inventario, programma di liquidazione e formazione dello stato passivo

Liquidazione controllata: inventario, programma di liquidazione e formazione dello stato passivo

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Il ruolo del liquidatore nella ricognizione dei beni, nella predisposizione del programma di liquidazione e nell'accertamento dei crediti. Termini, modalità operative e regole per la formazione dello stato passivo nella...
Previdenza complementare metalmeccanici: il contributo datoriale resta legato a Cometa ed esclude la portabilità a PIP e Fondi Aperti

Previdenza complementare metalmeccanici: il contributo datoriale resta legato a Cometa ed esclude la portabilità a PIP e Fondi Aperti

Redazione AteneoWeb
Il contributo aziendale alla previdenza complementare previsto dal CCNL dei metalmeccanici spetta unicamente ai lavoratori iscritti al Fondo Cometa e non può in alcun caso essere trasferito verso forme pensionistiche...
TrovaTU: la nuova Web App del MEF per navigare nei Testi Unici fiscali del 2027

TrovaTU: la nuova Web App del MEF per navigare nei Testi Unici fiscali del 2027

Redazione AteneoWeb
L'entrata in vigore della recente riforma fiscale rappresenta uno snodo cruciale per il sistema tributario italiano. Per agevolare la transizione verso il nuovo assetto normativo, il Ministero dell'Economia e delle...

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.