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Novità “crisi d’impresa”: soglie abbassate, dal 2022, per l’obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati

Novità “crisi d’impresa”: soglie abbassate, dal 2022, per l’obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati
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Con il D.L. n. 118/2021, convertito con la legge n. 147/2021, il codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), già rinviato più volte, entrerà il vigore il prossimo 16 maggio 2022 con importanti cambiamenti.

In particolare è previsto un nuovo obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati con decorrenza 1° gennaio 2022 (art. 30 sexies, D.L. n. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021).

I creditori pubblici qualificati:

– l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
– l’Agenzia delle entrate;
– l’Agenzia delle entrate-Riscossione,

dovranno segnalare il superamento di determinate soglie di esposizione debitoria fiscale e/o contributivo all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo , tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria.

La segnalazione ha lo scopo di incentivare i destinatari delle comunicazioni ad attivarsi preventivamente per la verifica del presupposto del “going concern”.

La segnalazione assume quindi una connotazione di tipo informativo (e non quale obbligo di ricorso all’istituto della composizione negoziata). E’ tuttavia evidente come l’eventuale inerzia dell’organo amministrativo e/o del collegio sindacale potrà essere giudicata quale elemento sfavorevole non solo ai fini dell’analisi di “meritevolezza” per l’accesso alla composizione negoziata e/o alle procedure concorsuali ordinarie, ma anche in ordine ad eventuali future azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali.

L’art. 30 sexies, c. 1, D.L. n. 152/2021, convertito nella legge n. 233/2021, individua le seguenti soglie di indebitamento rilevanti ai fini della segnalazione:

  • INPS: ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
    1. per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000,
    2. per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000,
  • Agenzia entrate: l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche superiore all’importo di euro 5.000;
  • Agenzia delle entrate-Riscossione: l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giornisuperiori:
    1. all’importo di euro 100.000, per le imprese individuali,
    2. all’importo di euro 200.000, per le società di persone,
    3. all’importo di euro 500.000 per le altre società.

Le segnalazioni riguarderanno:

  • per INPS i debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022 per quanto di competenza dell’INPS;
  • per l’Agenzia entrate i debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al 1° trimestre 2022;
  • per l’Agenzia entrate-Riscossione i carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022 per quanto di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

e verranno inviate:

  • da parte di INPS e Agenzia delle entrate-Riscossione entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi per l’obbligo di segnalazione entro i seguenti termini:
  • da parte dell’Agenzia entrateentro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche e, quindi, entro i seguenti termini (salvo proroghe eventuali):
    1. 1° trimestre 2022: invio segnalazione entro il 30.07.2022 (presentazione Lipe 31.05.2022);
    2. 2° trimestre 2022: invio segnalazione entro il 15.11.2022 (presentazione Lipe 16.09.2022);
    3. 3° trimestre 2022: invio segnalazione entro il 29.01.2023 (presentazione Lipe 30.11.2022);
    4. 4° trimestre 2022: invio segnalazione entro il 29.04.2023 (presentazione Lipe 28.02.2023);
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