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Esonero contributivo società cooperative costituite dal 1 gennaio 2022

Articolo 1, comma 253, legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Esonero contributivo società cooperative costituite dal 1 gennaio 2022
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La legge di Bilancio 2022, all’articolo 1, comma 253,  per promuovere interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e assicurare la continuità  delle attività imprenditoriali delle cooperative, ha previsto che, per tale tipologia di società costituite  a decorrere dal 1° gennaio 2022, sia riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di costituzione della cooperativa, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), per un importo massimo di  6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile.
 

A chi è rivolto l’esonero

Le piccole imprese, costituite in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse in cessione o in affitto, possono usufruire dell’esonero previsto dalla Legge 234/2021.

L’esonero deve essere autorizzato dalla Commissione europea (ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) che ha ritenuto compatibile la misura con il mercato interno, subordinandola altresì al rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. La menzionata decisione europea ha previsto che la concessione dell’esonero avvenisse entro e non oltre il 30 giugno 2022, data coincidente con il termine finale di operatività del Quadro Temporaneo.

Possono beneficiare dell’esonero spettante le società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende, i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto (workers buyout), che abbiano comunicato al Ministero dello Sviluppo economico la loro costituzione (ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012) entro il 30 giugno 2022, data in cui ha cessato di avere effetti il Temporary Framework.

Temporary Framework – covid 19.

Si tratta  di un quadro eccezionale e temporaneo, entrato in vigore dal 18 novembre 2021, volto a consentire agli Stati membri dell’Unione Europea di adottare misure di intervento nell’economia, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. La Temporary Framework ha consentito di arrivare all’uscita dalle misure emergenziali in maniera progressiva e coordinata, senza creare effetti che potessero riflettersi negativamente sulla ripresa dell’economia europea nel suo complesso.
 

Workers Buyout

È una modalità con la quale i lavoratori di un’ impresa in crisi o destinata alla chiusura si impegnano nel salvataggio della loro azienda associandosi in una cooperativa di lavoro e diventando, pertanto, imprenditori di se stessi.
 

Contribuzioni non soggette ad esonero

Non sono oggetto di esonero:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, se dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo, se dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148,  nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
     

Modalità di richiesta e condizioni di diritto dell’esonero

I soggetti interessati all’esonero dovranno inoltrare una richiesta in via telematica alla Struttura territoriale competente, nella quale dovranno dichiarare la data di costituzione della società cooperativa, la forza lavoro della stessa, la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti, l’aliquota contributiva datoriale media applicata e l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.

La Struttura territoriale che riceve la domanda dovrà conseguentemente verificare che il codice di autorizzazione specifico (8Y) sia stato correttamente attribuito e dovrà analizzare la coerenza dei dati dichiarati; se quanto dichiarato dalla cooperativa risulta coerente, la Struttura territoriale competente potrà modificare la decorrenza del CA, garantendone una durata di ventiquattro mesi a partire dal mese di costituzione della cooperativa stessa. I destinatari della misura sono stati individuati in base alle informazioni fornite al riguardo dal MISE.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e dai presupposti previsti dall’articolo 1, comma 254, della legge di Bilancio 2022.

Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

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