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Equo compenso per le prestazioni dei professionisti legate all’efficienza energetica

Equo compenso per le prestazioni dei professionisti legate all’efficienza energetica
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L’articolo 17 della Legge 18.12.2020 n. 176, di conversione del D.L. 28.10.2020 n. 137 (Decreto “Ristori”)1, prevede che per le prestazioni professionali relative alle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici di cui all’articolo 119 (detrazione del 110%) e 121 (sconto in fattura/cessione del credito) di cui al D.L. 34 del 19.05.2020 , è  fatto obbligo di osservare le disposizioni in materia di equo compenso (art. 13 bis della Legge 247/2012), da determinarsi in base a quanto disposto con Decreto Ministero Giustizia del 20 luglio 2012 n. 140 pubblicato sulla G.U. 195 del 22.8.2012, in vigore dal giorno successivo. La norma fa carico al cessionario del credito (il soggetto che acquista il credito o che concede lo sconto in fattura), compresi gli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari – nel caso di cessione del credito o sconto in fattura – l’obbligo di procedere al controllo delle spese professionali sostenute, calcolate secondo l’equo compenso.

Che cos’è?

Si esegue una pratica per conto di un cliente, non esiste lettera di incarico (per i commercialisti come la mettiamo con l’antiriciclaggio?) nella quale sia indicato il compenso, si va davanti al Giudice che deve stabilire quale sia l’equo compenso e, per stabilirlo, prende atto di quanto indicato nel citato D.M. Giustizia 140/2012 (di seguito “Decreto”).

A quali professionisti si applica?

  1. avvocati – art. da 2 a 14 – onorari indicati tabelle A e B allegate al Decreto
  2. commercialisti – art. da 15 a 29 – onorari indicati nella tabella C allegata al Decreto
  3. notai – art. da 30 a 32 – onorari indicati nelle tabelle ABCD – contrassegnate ciascuna da 1) allegate al Decreto
  4. architetto pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo o dottore forestale, geometra e geometra laureato, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare – art. 34
     

Cosa comprende l’equo compenso?

Ai sensi dell’art. 2 – nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, comprese quelle concordate in modo forfetario. Non sono compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (es.: la rivalsa in % del contributo alla cassa di previdenza). I costi degli ausiliari del professionista sono a carico del professionista. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo della prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.

Da sottolineare che il comma 7 dell’articolo 1 del Decreto prevede espressamente che “in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”.
 

Come si determina l’equo compenso per i professionisti “tecnici” di cui alla lettera D che precede

Mentre per i compensi degli altri professionisti viene indicato per ogni singola pratica un importo minimo e massimo, oppure una percentuale sul valore della pratica, per i professionisti “tecnici” il calcolo è un po’ più complesso.

parametri da considerare – art. 34 – 35

a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;
b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;
c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»;
d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q»
e) costo economico dell’opera (1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», è individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.    2. Il parametro base «P» è determinato mediante l'espressione: P=0,03+10/V 0,4 applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.
f) 1. La complessità della prestazione, parametro «G», è compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.  2. In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

L’art. 39. 1. prevede che il compenso per la   prestazione   professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue:     CP=V×G×Q×P

Da sottolineare poi che l’art. 38 del Decreto prevede inoltre che Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione: questo articolo dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) corrispondere a quello da applicare ai fini della redazione dell’analisi dei costi nei limiti di cui al D.MISE 6 agosto 2020 pubblicato sulla GU 246 del 5 ottobre 2020 (cfr. la nostra precedente informativa n. 51/2020) con conseguente redazione della comunicazione da inviare all’ENEA.

L’allegato 3 al Decreto fornisce un’esemplificazione per la determinazione del CP che può essere consultata attraverso il seguente link.

Il conteggio del CP può essere effettuato sulla rete, ad esempio sul sito Professione Architetto raggiungibile attraverso il seguente link (senza peraltro che chi scrive assuma qualsiasi responsabilità per l’esattezza della procedura presente in tale sito).

Note:
1. Art. 17-ter (Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali). – 1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, in materia di requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici-eco-bonus, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia di efficienza energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nei riguardi dei professionisti incaricati degli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi ordini o collegi professionali. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione, garantisce le misure di vigilanza ai sensi del comma 1, segnalando eventuali violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

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