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Risoluzione Agenzia Entrate n. 95 del 03.04.2009

Tributi locali – imposta di bollo sulla quietanza emessa all’atto di restituzione di somme indebitamente trattenute


Tributi locali – imposta di bollo sulla quietanza emessa all’atto di restituzione di somme indebitamente trattenute
Risoluzione Agenzia Entrate n. 95 del 03.04.2009

E’ stato fatto presente che, nel caso di restituzione di somme indebitamente trattenute riguardanti tributi locali, come ad esempio la tassa di smaltimento rifiuti, gli agenti della riscossione non provvedono al rimborso integrale della somme predette, ma rimborsano la somma risultante al netto dell’addebito dell’imposta di bollo sulla quietanza.
Atteso ciò, è stato chiesto di conoscere se ai contribuenti, cui è dovuta la restituzione di somme indebitamente trattenute concernenti tributi locali, debba essere addebitata l’imposta di bollo sulla quietanza.
Al riguardo, si fa presente che l’articolo 13 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo, nella misura di euro 1,81 per ogni esemplare, per le “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.
La nota 2, lettera b) al predetto articolo dispone che l’imposta non è dovuta “per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti”.
A tal riguardo, si fa presente che l’articolo 5 comma 5, della tabella annessa al predetto DPR n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto), esenta in modo assoluto dalla predetta imposta le “Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime”.
Alla luce del quadro normativo sopra esposto, relativamente al caso prospettato la scrivente ritiene che l’istanza di rimborso di un tributo locale indebitamente trattenuto è esente dall’imposta di bollo.
Parimenti, in base dell’articolo 13, nota 2 lettera b), della tariffa annessa al DPR n 642 del 1972, non va assoggettata all’imposta di bollo anche la quietanza emessa all’atto del rimborso.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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