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Risoluzione Agenzia Entrate n. 91 del 19.09.2011

Attribuzione del codice fiscale ai cittadini residenti all’estero, titolari del diritto alla pensione erogata dall’INPS


Attribuzione del codice fiscale ai cittadini residenti all’estero, titolari del diritto alla pensione erogata dall’INPS
Risoluzione Agenzia Entrate n. 91 del 19.09.2011

L’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, nello svolgimento della sua attività istituzionale, ha rappresentato la necessità di accelerare le procedure di liquidazione delle domande di pensione o di ricostituzione del trattamento pensionistico per i cittadini residenti all’estero. Il più delle volte si tratta di soggetti sprovvisti di codice fiscale e privi di un effettivo domicilio fiscale in Italia; pertanto l’INPS ha chiesto indicazioni all’Agenzia delle Entrate sulla procedura da seguire per ovviare a tale carenza ed agevolare il rilascio del codice fiscale ai soggetti che abbiano maturato il diritto alla pensione da parte dell’Istituto.
Le casistiche rappresentate sono, nello specifico, quelle per le quali l’Istituto deve erogare una prestazione con carattere di continuità, quale la pensione di reversibilità a favore di erede; la criticità invece non si presenta nel caso di erogazione di prestazione una tantum, quale il pagamento all’erede di ratei di pensione o quote di tredicesima non riscosse, situazioni nelle quali si può prescindere dall’indicazione obbligatoria del codice fiscale del beneficiario qualora questo sia residente all’estero e sprovvisto di codice fiscale.
In base al decreto 281/2001, emanato ai sensi della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), il cittadino non residente che sia privo del codice fiscale e ne abbia la necessità, può rivolgersi alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza.
Solo in caso di obiettive difficoltà del cittadino nel rivolgersi alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana – quando ad esempio questa non sia facilmente raggiungibile – o di urgenza dell’INPS di dare seguito ai propri adempimenti, lo stesso Istituto può richiedere l’attribuzione del codice fiscale ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 605/1973. In tal caso l’Istituto deve indicare sulla domanda i dati anagrafici completi del titolare della pensione, il suo domicilio fiscale e i dati relativi alla residenza estera. La domanda deve essere completa della motivazione e corredata da una dichiarazione che attesti la corrispondenza dei dati indicati nella domanda con quelli desunti dagli atti in base ai quali l’Istituto eroga la prestazione pensionistica.
L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che riceve la domanda deve acquisire agli atti tutta la documentazione prodotta dall’Istituto ed effettuare preventivamente la ricerca del soggetto negli archivi dell’Anagrafe Tributaria, anche per dati anagrafici parziali; ciò al fine di verificare che questi non sia già titolare di un codice fiscale, registrato però sulla base di dati anagrafici difformi da quelli dichiarati dall’Istituto.
Qualora la domanda riguardi un cittadino per il quale non è possibile determinare il domicilio fiscale, così come definito dalla norma (art. 58 del d.P.R. 600/1973), tale dato può essere omesso; l’ufficio dell’Agenzia può attribuire il codice fiscale senza acquisire il domicilio fiscale ma deve obbligatoriamente acquisire tutte le informazioni relative alla residenza estera. Tecnicamente, ai fini della registrazione nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria, i dati relativi al domicilio fiscale vengono impostati in modo automatico con l’indicazione indirizzo assente, associato al Comune in cui è ubicato l’ufficio che effettua l’attribuzione del codice fiscale.
L’INPS, oltre a comunicare al cittadino il codice fiscale attribuito, dovrà informare l’Agenzia delle Entrate delle eventuali variazioni occorse, in particolare:
– delle variazioni di residenza estera del beneficiario;
– della cessazione dell’erogazione della prestazione pensionistica per decesso del beneficiario.
Le Direzioni Regionali dell’INPS potranno stipulare con le rispettive Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate appositi protocolli d’intesa, volti a concordare modalità operative efficaci ed agevoli, per lo scambio delle informazioni.

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