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Risoluzione Agenzia Entrate n. 91 del 19.03.2002

Interpello 954-8/2002 art. 11 della legge 27/07/2000 n. 212 – Società YY Srl


Interpello 954-8/2002 art. 11 della legge 27/07/2000 n. 212 – Società YY Srl
Risoluzione Agenzia Entrate n. 91 del 19.03.2002

Esposizione del quesito
La società istante dichiara di essersi costituita in data 8 novembre 2001, in seguito alla scissione parziale proporzionale della XX Srl e di aver acquisito dalla suddetta società un fabbricato strumentale iscritto nella categoria catastale D.
Precisa inoltre che, avendo la società scissa approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2000 anteriormente al 07.05.2001, avrebbe potuto effettuare la rivalutazione del suddetto immobile nel bilancio relativo all’esercizio 2001, sussistendo i requisiti richiesti dalla legge n. 342/2000, in quanto l’immobile stesso (unico elemento della propria categoria di appartenenza) era stato acquisito in data anteriore al 31.12.1999 e si trovava ancora iscritto tra le immobilizzazioni al 31.12.2000.
Ciò posto, rilevato che la società scissa non ha effettuato alcuna rivalutazione, chiede se le possa essere trasferito il diritto acquisito dalla società scissa e se, pertanto, le sia consentito effettuare la rivalutazione dell’immobile sopra indicato nel bilancio relativo all’esercizio 2001.

Soluzione interpretativa prospettata
L’istante, visto l’articolo 123 bis, comma 4 del TUIR e rilevata la continuità tra le posizioni soggettive delle società interessate dall’operazione di scissione, ritiene di poter effettuare la rivalutazione prevista dalla legge n. 342/2000 nel bilancio dell’esercizio 2001, beneficiando della proroga di cui all’articolo 1, comma 1, ultimo periodo del D.M. n. 162/2001, spettante alla società scissa.
A sostegno della propria tesi la società istante richiama altresì la condizione posta dall’articolo 2 del decreto 162/2001 per cui i beni oggetto della rivalutazione devono essere stati “acquisiti fino al termine dell’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999”, in quanto il successivo comma 4 dello stesso articolo precisa che “per i beni provenienti da società fuse, incorporate o scisse, si fa riferimento alla data in cui sono stati acquisiti dalle società stesse”.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate
Il quarto comma dell’articolo 123 bis del TUIR regolamenta quello che rappresenta uno degli elementi caratterizzanti le operazioni di scissioni, ovvero il passaggio di alcune posizioni soggettive della società scissa legate al frazionamento sui soggetti coinvolti nell’operazione, di elementi anche eterogenei.
Più in particolare, le “posizioni soggettive” della società scissa sono attribuite in linea generale alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite o residue; le posizioni soggettive connesse specificamente, o per insiemi, a singoli elementi del patrimonio scisso, seguono invece tali elementi.
Esiste poi una serie di posizioni soggettive che non rientrano nell’ambito operativo della norma in esame e che sono specificamente regolamentate dall’articolo 123 bis, commi 5, 6, 7, 9 e 10 (obbligo di versamento degli acconti; valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della scissa; rimanenze di beni e di titoli; fondi in sospensione d’imposta; perdite fiscali della società scissa)
Posto che la fattispecie in esame non rientra tra quelle per le quali l’applicazione del quarto comma dell’articolo 123 bis è espressamente esclusa, resta da stabilire – in relazione alla fattispecie rappresentata – se il diritto già acquisito in capo alla scissa di effettuare la rivalutazione usufruendo della proroga legislativa, possa rientrare tra quelle posizioni soggettive suscettibili di essere trasferite “in avanti” in capo alla beneficiaria ancorché non ricomprese espressamente nell’ambito di applicazione del quarto comma dell’articolo 123 bis.
In ordine a tale disposizione la scrivente ritiene in primo luogo di sottolineare come – a differenza dell’analoga disciplina in tema di fusioni (art. 123, comma 3) – essa non si riferisca “ai diritti e agli obblighi” della scissa, ma alle sue “posizioni soggettive”.
Con l’utilizzo di questa più generica espressione il legislatore ha indubbiamente inteso ricomprendere, entro la sfera di applicazione della norma, ogni situazione giuridica attiva e passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa e cioè non solo i crediti e i debiti d’imposta di questa società, ma anche tutte quelle situazioni di potere e di dovere che avrebbero spiegato effetto nell’attività di misurazione del reddito della scissa nei periodi d’imposta successivi alla scissione.
Pertanto, la facoltà concessa alla società scissa di procedere alla rivalutazione del bene ed il successivo beneficio della proroga dei termini, possono essere inquadrati nell’ambito di quelle “situazioni giuridiche di potere e di dovere” nel senso sopra ricordato, suscettibili di essere “trasferite” in avanti a favore della società beneficiaria.
In conclusione, si ritiene che la società istante possa procedere alla rivalutazione del bene in oggetto beneficiando della proroga di cui all’articolo 1, comma 1, ultimo periodo del D.M. n. 162/2001, nel rispetto ovviamente di tutte le altre condizioni previste dalla legge n. 342/2000 e dal regolamento innanzi citato.

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