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Risoluzione Agenzia Entrate n. 90 del 10.04.2003

Attività di recupero crediti – Riscossione dei crediti del fallito


Attività di recupero crediti – Riscossione dei crediti del fallito
Risoluzione Agenzia Entrate n. 90 del 10.04.2003

Con nota del 4 marzo u.s., codesto concessionario ha chiesto di conoscere se possa o meno essere legittimato a provvedere, per conto del curatore fallimentare, al recupero dei crediti di soggetti falliti iscritti a ruolo.
Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del d. lgs. 112/1999, il concessionario non può esercitare l’attività di recupero crediti in favore di soggetti nei cui confronti siano state avviate procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo.
Tale disposizione, tuttavia, non osta allo svolgimento, da parte di codesto concessionario, delle predette attività di recupero, in quanto la sentenza dichiarativa del fallimento priva il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti nel suo patrimonio (art. 42 legge fallimentare) e, quindi, il fallito è soggetto diverso dal fallimento.
Pertanto, non appare configurabile nella fattispecie in esame il divieto di cui al citato articolo 21, comma 4.
Ciò premesso, il caso posto all’attenzione della scrivente non sembra rilevare neppure ai fini di quanto previsto nell’art. 7 del DM 16 novembre 2000 (Codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali di riscossione), secondo il quale l’attività di recupero crediti non può essere esercitata quando si profila un conflitto di interessi con l’esercizio delle attività oggetto del rapporto di concessione.
A tal proposito, infatti, si osserva che il recupero dei crediti acquisiti all’attivo del fallimento non soltanto non può considerarsi in contrasto con gli interessi dell’ente che ha emesso i ruoli affidati al concessionario ma, anzi, può tradursi in un vantaggio di tutti i creditori concorsuali – e, dunque anche dello stesso ente impositore – poiché concorre ad incrementare la massa su cui soddisfare tutti i crediti insinuati nel fallimento.

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