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Risoluzione Agenzia Entrate n. 90 del 09.07.2004

Esenzione dall’IVA per i servizi ausiliari resi nell’ambito del gruppo assicurativo. Articolo 6, comma 3, lettera a), della legge 13 maggio 1999, n. 133


Esenzione dall’IVA per i servizi ausiliari resi nell’ambito del gruppo assicurativo. Articolo 6, comma 3, lettera a), della legge 13 maggio 1999, n. 133
Risoluzione Agenzia Entrate n. 90 del 09.07.2004

L’Associazione WX, con nota del 12 febbraio 2004, ha chiesto alla scrivente maggiori chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della disciplina di cui all’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133; ha, quindi, rappresentato il seguente

Quesito
L’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ha introdotto al primo comma una specifica disciplina di esenzione dall’IVA per “le prestazioni di servizi, rese nell’ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all’articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385”, che siano effettuate da società appartenenti ad un gruppo bancario, così come definito dall’articolo 60 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), nei confronti di altre società appartenenti al gruppo stesso.
Il comma 3 della stessa norma prevede, inoltre, che “l’esenzione prevista al comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:
a) a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile”.
Se, da un lato, in ambito bancario l’identificazione dei servizi d carattere ausiliario è supportata dal riferimento al Testo Unico Bancario, nel settore assicurativo l’individuazione degli stessi servizi presenta risvolti più problematici, dal momento che nella legislazione in materia di assicurazioni non esiste una specifica definizione di “attività ausiliaria”.
La questione è stata affrontata dall’Agenzia con la risoluzione 3 febbraio 2004, n. 6, da cui si evince che vi sono fasi dell’attività assicurativa necessarie ed indispensabili per l’attività stessa, che non possono essere classificate tra le “attività ausiliarie”. A tale riguardo, si accenna alla rilevanza che nell’attività assicurativa rivestono l’accertamento del danno e la liquidazione del risarcimento a seguito di sinistro, traendo da ciò la conseguenza che qualora tali attività siano affidate in outsourcing a società appartenenti al gruppo assicurativo, i relativi servizi non possono fruire dell’esenzione dall’IVA di cui all’articolo 6, comma 3, della legge n. 133 del 1999.
Con riferimento alla risoluzione n. 6 del 2004, la WX chiede che sia chiarito ulteriormente il concetto di “attività ausiliaria” rispetto all’attività principale assicurativa, al fine di individuare con precisione i servizi che possono fruire dell’esenzione di cui al comma 3 dell’articolo 6 citato. A tal fine, la WX chiede di valutare ulteriormente se l’attività di accertamento del danno e di liquidazione del risarcimento a seguito di sinistro possano o meno essere considerate attività ausiliarie.

Interpretazione
La ratio che anima l’articolo 6 della legge n. 133 del 1999 è quella di evitare che ostacoli di natura fiscale si frappongano a processi di razionalizzazione delle strutture societarie, realizzati tramite l’affidamento a società appartenenti al gruppo di segmenti della gestione in origine curati dalle stesse banche o assicurazioni al proprio interno (c.d. outsourcing).
Posto che l’individuazione delle attività ausiliarie in campo assicurativo appare particolarmente problematica, in considerazione della vaghezza dei riferimenti contenuti nel citato articolo 6, si è ritenuto di chiedere all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) un parere che chiarisca:
– come debbano essere individuate, ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, comma 3, lettere a) e b), della legge n. 133 del 1999, le “attività ausiliarie” rispetto a quella principale assicurativa;
ed in particolare,
– se l’attività di accertamento del danno e liquidazione del risarcimento a seguito di sinistro rientrino tra tali attività ausiliarie o se, piuttosto, facciano parte del core business dell’attività assicurativa.
Con nota prot. n. 455123 del 28 aprile 2004, l’ISVAP ha fornito le proprie valutazioni in materia, chiarendo in primo luogo che “l’attività assicurativa consiste in un’assunzione sistematica dei rischi caratterizzata dall’adozione di procedimenti tecnici complessi che consentono di determinare preventivamente il costo della garanzia predisponendo i mezzi necessari per far fronte ai relativi oneri e neutralizzare gli effetti patrimoniali di eventi dannosi futuri e incerti (…). Il negozio assicurativo si esplica quindi nel rapporto contrattuale tra l’assicuratore e l’assicurato, il cui oggetto è l’assunzione professionale del rischio gravante sull’assicurato, il quale paga un premio corrispondente all’entità del rischio ceduto dall’assicuratore.”
L’Istituto evidenzia, inoltre, che “possono essere enucleati i seguenti criteri interpretativi per circoscrivere il perimetro della c.d. “attività ausiliaria”, criteri che discendono dal modo stesso in cui è costruita la relazione di “ausiliarietà”, ossia:
> deve trattarsi di attività direttamente rivolta al servizio dell’attività principale come sopra descritta;
> deve inserirsi nel ciclo economico dell’altra;
> deve risolversi in un rapporto di accessorietà e di complementarietà rispetto all’altra. “
Infine, con specifico riferimento alla valutazione delle attività di accertamento del danno e liquidazione del risarcimento a seguito di sinistro, l’ISVAP ritiene che le stesse, “… pur facendo parte del ciclo economico dell’impresa di assicurazione, costituiscono attività ausiliarie, come tali esercitabili da un’impresa distinta senza che per il loro svolgimento in outsourcing sia richiesta una specifica autorizzazione; ciò a differenza dell’attività assicurativa primaria per la quale vige un rigoroso regime autorizzativo”.
Le precisazioni dell’ISVAP forniscono nuovi elementi di valutazione in merito all’individuazione, in ambito assicurativo, delle “attività ausiliarie”.
In particolare, sulla base delle considerazioni tecniche fornite dall’Istituto di vigilanza, è possibile identificare quali “ausiliarie”
quelle attività direttamente rivolte al servizio dell’attività principale, che si inseriscono nel ciclo economico di quest’ultima, risolvendosi, rispetto alla principale, in un rapporto di accessorietà e di complementarietà.
In tal senso, pertanto, le attività di accertamento del danno e liquidazione del risarcimento a seguito di sinistro possono essere considerate attività ausiliarie a quella principale assicurativa, soggette al regime di esenzione di cui all’articolo 6 della legge n. 133 del 1999.
Si ritiene, in tal modo, che sia garantita la finalità ultima perseguita dalla disposizione in commento, di permettere ai gruppi assicurativi di perseguire i propri obiettivi di efficienza ed economicità senza che oneri di natura fiscale si frappongano alla ricomposizione degli assetti societari all’interno dei gruppi medesimi.

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