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Risoluzione Agenzia Entrate n. 86 del 11.03.2008

Esonero dell’obbligo di certificazione


Esonero dell’obbligo di certificazione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 86 del 11.03.2008

Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto, concernente ‘interpretazione dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696, è stato esposto il seguente

QUESITO
La Alfa, intende avvalersi, in materia di prestazioni di parcheggio di veicoli, dei servizi di una società che opera nel campo informatico, la Beta, la quale gestisce per conto dei clienti, tra l’altro, sistemi di “bigliettazione automatica”.
In particolare, l’interpellante, intende utilizzare il software sviluppato dalla società informatica, con l’ausilio di operatori e tecnici di questa, al fine di offrire modalità di pagamento aggiuntive a quelle esistenti, per semplificare la fruizione dei servizi di sosta.
Il servizio offerto da Alfa, è denominato “Omega”.
Tale servizio si avvarrebbe di modalità di pagamento “elettroniche”, con gestione di tutti i flussi informatici e documentali necessari al corretto espletamento del servizio.
Più dettagliatamente, Beta, gestirebbe, per conto di Alfa, tutti i flussi informatici necessari alle seguenti attività:
– gestione anagrafica dei clienti del servizio (per accedere al servizio i clienti dovranno “registrarsi” in un area del sito web di Alfa, rilasciando i dati identificativi richiesti);
– gestione delle soste (i clienti registrati e che abbiano accettato il regolamento predisposto dalla società potranno attivare e sospendere la sosta attraverso l’invio di un “sms” o tramite chiamate al risponditore vocale, oppure mediante Internet). Per accedere al servizio, personale e non cedibile, è necessario che il telefono
cellulare da cui verrà inviato il messaggio, dovrà essere identificato dal gestore per il tramite del suo numero telefonico. Il sistema informativo calcolerà il tempo usufruito dall’utente per la sosta;
– gestione dei pagamenti attraverso carta di credito o RID, interfacciandosi con l’infrastruttura di pagamento del sistema bancario. Tutte le transazioni, costituenti corrispettivo dei servizi di sosta, verranno registrate sulla base del sistema di pagamento; quelle con esito negativo dal circuito interbancario genereranno in automatico il blocco della specifica utenza, che verrà contestualmente avvisata tramite “sms”;
– travaso dei dati di ricavo e di incasso nel sistema contabile di Alfa.
In sostanza, quindi, il sistema opererà come una cassa automatica, fisicamente non presente sul luogo della sosta, ma raggiungibile in remoto tramite l’utilizzo della SIM del telefonino.
L’istante chiede di conoscere se il regime di esonero, previsto per i sistemi di pagamento della sosta tramite macchine automatiche a moneta o a scheda magnetica, possa essere applicato per analogia anche al sistema “Omega”.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’interpellante è dell’avviso che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696, il regime di esonero previsto per i sistemi di pagamento della sosta tramite macchine automatiche a moneta, o a scheda magnetica possa essere applicato per analogia, anche al sistema “Omega”.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Per un corretto inquadramento giuridico del caso prospettato, è necessario partire dall’analisi degli articoli l e 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696.
In particolare l’articolo 1 prevede che ” I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l’obbligo di certificazione fiscale stabilito dall’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere documentati, indipendentemente dall’esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline”.
L’articolo 2, poi, individua le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione, tra le quali rientrano anche “le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti, o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto”. (lettera gg dell’articolo sopra citato).
Ne consegue, pertanto, che, per rientrare nella esclusione dell’obbligo di certificazione, è necessario che il pagamento, relativo alle prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, avvenga in particolare attraverso l’utilizzo di mezzi elettronici.
La ratio dell’esclusione delle operazioni sopra citate dall’obbligo di certificazione, è da cogliere, sostanzialmente, nella necessità di non gravare di adempimenti eccessivamente impegnativi il prestatore di servizi che calcoli o riscuota il corrispettivo attraverso apparecchiature meccaniche o informatizzate, o tramite strumenti similari. Ciò anche in considerazione della marginalità economica delle singole operazioni.
Tanto premesso, si tratta ora di vedere se l’espressione “strumenti similari”, di cui all’articolo 2 sopra richiamato, possa ricomprendere anche altri sistemi di pagamento elettronici, quali, come nel caso di specie, le carte di credito o RID. Al riguardo, si ritiene che la norma in esame abbia individuato in via esemplificativa alcuni strumenti di pagamento, senza escluderne altri che assolvono la medesima funzione.
Ne consegue che la soluzione prospettata dal contribuente è condivisibile, e, pertanto, l’operazione oggetto dell’interpello può rientrare nel regime di esclusione di cui all’articolo 2, lettera gg) del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696.
La Alfa, provvederà, quindi, ad annotare le operazioni nel registro dei corrispettivi senza emissione di scontrino, salva l’ipotesi in cui il cliente interessato richieda specificatamente l’emissione della fattura.
La risposta di cui alla presente nota, richiesta con interpello presentato alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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