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Risoluzione Agenzia Entrate n.84 del 03.07.2017

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e all’articolo 1, comma 424, della legge 28 dicembre 2015, n. 208


Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e all’articolo 1, comma 424, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

L’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, stabilisce che i contributi previsti per far fronte a diverse tipologie di interventi e di danno, in relazione agli eventi sismici avvenuti nel centro Italia, sono erogati con le modalità del finanziamento agevolato.

In proposito, il successivo comma 5 del medesimo articolo 5 stabilisce che “In relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti (…)”.

In attuazione del predetto disposto normativo, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 novembre 2016 sono state stabilite le modalità di fruizione del credito di imposta in questione.

In particolare, il citato provvedimento prevede che “il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione del limite di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ovvero di quello previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

Le predette somme sono recuperate dal soggetto finanziatore anche mediante la cessione del credito, secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile; il cessionario utilizza il credito in compensazione alle medesime condizioni applicabili al cedente.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito di imposta di cui trattasi, si istituisce il seguente codice tributo:

  • “6878” denominato “Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – sisma centro Italia – art. 5, comma 5, d.l. 17 ottobre 2016, n. 189“.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella

“Sezione Erario”,in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” indicando, quale “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce la rata di rimborso del finanziamento, espresso nella forma “AAAA”.

L’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive a seguito di eventi calamitosi, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede la concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato.

Il successivo comma 424 stabilisce che “In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi dei commi da 422 a 428, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato”.

In attuazione del predetto disposto normativo, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2017 sono state stabilite le modalità di fruizione del credito di imposta in questione.

In particolare, il citato provvedimento prevede che “Il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi nonché le spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione del limite di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ovvero di quello previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

Le predette somme possono essere recuperate dal soggetto finanziatore anche mediante la cessione del credito, secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile; il cessionario utilizza il credito in compensazione alle medesime condizioni applicabili al cedente.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito di imposta di cui trattasi, si istituisce il seguente codice tributo:

  • “6879” denominato “Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – eventi calamitosi – art. 1, comma 424, legge 28 dicembre 2015, n. 208“.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella

“Sezione Erario”,in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” indicando, quale “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce la rata di rimborso del finanziamento, espresso nella forma “AAAA”.

Per la restituzione da parte dei soggetti finanziatori degli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi e successivamente revocati, anche parzialmente, oppure oggetto di estinzione anticipata, si utilizzano gli stessi codici tributo istituiti per il recupero in compensazione del credito d’imposta, indicando l’importo da restituire nella colonna “importi a debito versati” del modello F24. Nel campo “anno di riferimento”, è indicato l’anno in cui è stato emesso il provvedimento di revoca, ovvero si è manifestata la diversa causa di estinzione anticipata del finanziamento agevolato, nel formato “AAAA”.

Le suddette indicazioni sono applicabili ai finanziamenti di cui alla presente risoluzione, nonché ai finanziamenti concessi in relazione agli eventi sismici del mese di maggio 2012, di cui all’art. 3-bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (codice tributo “6840”) e all’art. 11, comma 10, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (codice tributo “6841”), in relazione ai quali è stata emanata la risoluzione n. 41/E del 28 giugno 2013.

Per quanto precede, a decorrere dal 20 luglio 2017 è soppresso il codice tributo

“5060”, denominato “Restituzione da parte dei soggetti finanziatori, importi residui del c/ vincolato a seguito di revoca totale o parziale ovvero di altre cause estinzione anticipata del finanziamento agevolato concesso in seguito agli eventi sismici del 6.04.2009 Abruzzo”, istituito con risoluzione n. 16/E del 18 febbraio 2011. In tal caso, per la restituzione delle suddette somme sono utilizzati i codici tributo“6820” e “6821”, istituiti con risoluzione n.287/E del 23 dicembre 2009.

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