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Risoluzione Agenzia Entrate n. 83 del 07.08.2012

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della sanzione di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44


Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della sanzione di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
Risoluzione Agenzia Entrate n. 83 del 07.08.2012

Il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, reca “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”.
In particolare, il citato decreto, all’articolo 8, comma 2, prevede disposizioni in materia di sanzionabilità dell’utilizzo di componenti reddituali negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, stabilendo che “Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , e la sanzione e’ riducibile esclusivamente ai sensi dell’ articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ”.
Per consentire il versamento della sanzione, mediante il modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:
“9695” denominato “Sanzione – utilizzo componenti reddituali negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati – art. 8, c. 2, d.l. n.16/2012”
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. I campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento”, sono valorizzati con le informazioni riportate nell’atto notificato al contribuente.

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