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Risoluzione Agenzia Entrate n.8 del 23.01.2019

istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali autoliquidati a seguito di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136


istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali autoliquidati a seguito di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136

L’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede che i contribuenti possono definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, consegnati entro la data in vigore dello stesso decreto-legge e per i quali, alla predetta data, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. Per regolarizzare le violazioni contestate nel verbale per le imposte e contributi previsti, i contribuenti devono presentare un’apposita dichiarazione entro il 31 maggio 2019 e versare le imposte autoliquidate, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il medesimo termine.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione, ovvero in venti rate trimestrali di pari importo e, in tal caso, la prima rata deve essere versata entro il 31 maggio 2019. Per tali versamenti è esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state emanate le disposizioni attuative del citato articolo 1 del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte in argomento, da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, si istituiscono i seguenti codici tributo:

? “PF01” denominato “IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018″;

? “PF02” denominato “IRES – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018″;

? “PF03” denominato “IVA – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018″;

? “PF04” denominato “RITENUTE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018”;

? “PF05” denominato “IVIE – IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018″;

? “PF06” denominato “IVAFE – IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018″;

? “PF07” denominato “ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018″;

? “PF08” denominato “ALTRI TRIBUTI ERARIALI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018″;

? PF09″ denominato “RECUPERO CREDITI D’IMPOSTA DA AGEVOLAZIONI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018″.

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato con il numero della rata trimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate trimestrali (ad esempio: “0120”, nel caso del pagamento della prima rata di 20 rate trimestrali); in caso di pagamento in unica soluzione, nel suddetto campo è indicato il valore “0101”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce la violazione constatata, nel formato “AAAA”.

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Per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte in argomento, da esporre nella sezione “REGIONI” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, si istituiscono i seguenti codici tributo:

? “PF10” denominato “ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018″;

? “PF11” denominato “IRAP – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018″.

Nel campo “codice regione” è indicato il codice della Regione o Provincia autonoma a cui si riferisce il versamento, presente nella tabella “T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/mese rif.” è valorizzato con il numero della rata trimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate trimestrali (ad esempio: “0120”, nel caso del pagamento della prima rata di 20 rate trimestrali); in caso di pagamento in unica soluzione, nel suddetto campo è indicato il valore “0101”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce la violazione constatata, nel formato “AAAA“.

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Per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte in argomento, da esporre nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI“, si istituisce il seguente codice tributo:

  • “PF12” denominato “ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018″.

Nel campo “codice ente/codice comune” è indicato il codice catastale del comune a cui si riferisce il versamento, presente nella tabella “T4 – Codici Catastali dei Comuni”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/mese rif.” è valorizzato con il numero della rata trimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate trimestrali (ad esempio: “0120”, nel caso del pagamento della prima rata di 20 rate trimestrali); in caso di pagamento in unica soluzione, nel suddetto campo è indicato il valore “0101”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce la violazione constatata, nel formato “AAAA“.

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Per consentire il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si istituiscono le seguenti causali:

? “PFAC” denominato “CONTRIBUTI ARTIGIANI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018″;

? “PFCP” denominato “CONTRIBUTI COMMERCIANTI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018″;

? “PFLP” denominato “CONTRIBUTI LIBERI PROFESSIONISTI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018″.

In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali sono esposte nella sezione “INPS“, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;

– nel campo “causale contributo”, una delle suddette nuove causali;

– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice fiscale della persona fisica (formato 7);

– nel campo “periodo di riferimento”, nelle colonne “da mm/aaaa” e “a mm/aaaa”, rispettivamente l’inizio e la fine del periodo a cui si riferisce il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

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