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Risoluzione Agenzia Entrate n. 78/E del 16.12.2022

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del creditornd’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minorirnin acque lagunari di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n.rn103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125


RISOLUZIONE N. 78/E

Roma, 16 dicembre 2022

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori
in acque lagunari di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n.
103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125

L’articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con

modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, riconosce a favore delle imprese

concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali

all’esercizio dell’attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari, per

l’anno 2022, un credito d’imposta nella misura massima del 60 per cento dell’ammontare del

canone dovuto per tale anno per le concessioni medesime.

Il medesimo articolo 2-bis stabilisce che il credito d’imposta in parola è utilizzabile

esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, in un’unica quota annuale e l’eventuale quota residua non è riportabile agli

anni successivi.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 7 giugno 2022 sono state stabilite le

disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.

In particolare, il citato decreto del 7 giugno 2022 prevede, all’articolo 5, comma 1,

che ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto ai beneficiari, il

modello F24 sia presentato unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle

entrate.

Inoltre, l’articolo 7, comma 1, del citato decreto interministeriale stabilisce che il

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette telematicamente

Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese concessionarie ammesse a fruire

dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche,

anche parziali.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in

compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito

internet dell’Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta

agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi

telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di

versamento, è istituito il seguente codice tributo:

? “6999” denominato “credito d’imposta in favore delle attività di trasporto

di passeggeri con navi minori in acque lagunari – articolo 2-bis del

decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è

esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al

riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di

riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

Si precisa che, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24

presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei

beneficiari trasmesso dal Ministero, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in

compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello

F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse

dallo stesso Ministero.

IL CAPO DIVISIONE

Firmato digitalmente

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