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Risoluzione Agenzia Entrate n.77 del 16.10.2018

Trattamento fiscale agli effetti dell’Iva per le attività socio-educative svolte da un’azienda agricola.


Trattamento fiscale agli effetti dell’Iva per le attività socio-educative svolte da un’azienda agricola.

QUESITO

È pervenuta alla scrivente una richiesta di chiarimenti con riguardo al trattamento fiscale ai fini dell’Iva applicabile alle prestazioni socio-educative svolte da una azienda agricola che risulta iscritta nei registri regionali delle “Fattorie didattiche”, in quello delle “Fattorie sociali” e nel registro delle Comunità per minori, nonché nel Sistema informativo minori accolti (SIM) del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Tale Comunità attua un modello peculiare di accoglienza teso a valorizzare ai fini della riabilitazione l’aspetto ambientale. Per cui la natura e il lavoro agricolo diventano parte terapeutica del progetto nell’ambito di una “agri-comunità” che offre una pluralità di opportunità formative attraverso la promozione della

agricoltura sociale come definita nella legge n. 141 del 18 agosto 2015.

L’azienda agricola stipula con i Comuni apposite convenzioni per la realizzazione di interventi, azioni e percorsi, finalizzati all’accoglienza, all’integrazione socio-educativa e di inserimento lavorativo di minori in situazioni di disagio, a fronte di una retta pro capite, per ogni giorno di effettiva presenza del minore nella comunità, laddove per giornata di presenza si intende l’accoglienza presso il centro per almeno 6 ore.

La retta comprende le spese per vitto, alloggio, igiene, vestiario, lavanderia, trasporto e spese minute sostenute per conto del minore nonché quant’altro previsto dalla singola convenzione.

In merito a tali prestazioni, viene chiesto di sapere se l’attività di casa accoglienza possa beneficiare dell’esenzione ai fini Iva di cui all’articolo 10, comma 1, n. 21 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’articolo 10, comma 1, n. 21 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, ammette l’esenzione IVA per “le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”. Ai fini dell’applicazione della predetta disposizione, assume rilievo il carattere oggettivo delle prestazioni rese, mentre non è richiesta una qualità particolare nel soggetto che la rende.

Ciò premesso, nella fattispecie in esame, occorre verificare se sia possibile ricondurre le attività svolte dall’Azienda “sociale” istante tra quelle indicate nella citata norma.

Il suddetto articolo, trova la propria radice nell’art. 132 della direttiva CEE 112 del 2006, che ricollega l’esenzione al riscontro della sussistenza del carattere sociale dell’attività svolta.

Non è fuor luogo rammentare che il richiamato n. 21) dove sono espressamente elencate le prestazioni rese da asili, brefotrofi, orfanotrofi, case di riposo per anziani, fa riferimento anche a strutture “simili“, ossia a strutture finalizzate all’accoglienza aventi ugualmente carattere sociale.

Ciò premesso, sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, l’Azienda agricola presenta l’elemento necessario di attenzione alla “socialità”, inteso come consapevolezza dei doveri sociali nei confronti di persone che versano in condizioni disagiate.

L’attività dell’Azienda, sembra avere, dunque, natura e finalità essenzialmente sociali, assistenziali e di mero soccorso a favore della gioventù e, pertanto, appare assimilabile a quella svolta dalle istituzioni assistenziali tipiche quali: “brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani”.

Pertanto, si esprime l’avviso che il trattamento agli effetti dell’IVA, applicabile a tali operazioni, sia identificabile nel regime di esenzione ai sensi all’articolo 10, comma 1, n. 21 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.

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