QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

Risoluzione Agenzia Entrate n. 77 del 16.06.2006

Istanza di interpello – Aliquota IVA applicabile alle cessioni di birra dietetica con assenza di glutine – ALFA GMBH


Istanza di interpello – Aliquota IVA applicabile alle cessioni di birra dietetica con assenza di glutine – ALFA GMBH
Risoluzione Agenzia Entrate n. 77 del 16.06.2006

Con l’istanza di interpello in esame e’ stato esposto il seguente

Quesito
La “Alfa GMBH” (di seguito, in breve, la “Società”) ha chiesto di conoscere l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di birra dietetica con assenza di glutine. Tale birra viene prodotta con i seguenti ingredienti: acqua, luppolo, sorgo, riso, grano saraceno, zucchero di canna.

Soluzione interpretativa prospettata
La Società non prospetta nessuna soluzione.

Parere dell’Agenzia
Al fine di inquadrare correttamente dal punto di vista tecnico/merceologico il prodotto in esame, e’ stato richiesto il parere dell’Agenzia delle Dogane, la quale, con nota del …., n. …. ha precisato che “tale prodotto non risponde alle definizioni di birra fornita dalle N.E. del Sistema Armonizzato relative alla voce 2203 ne’ a quella prevista dall’art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1998, n. 272, in quanto non deriva, almeno in parte, dalla fermentazione alcolica di un mosto preparato con malto d’orzo o/e frumento. La bevanda in oggetto non può essere neanche considerata “estratto di malto” in quanto tale prodotto e’ ottenuto dalla macerazione del malto nell’acqua e dalla successiva concentrazione, più o meno elevata, della soluzione così ottenuta (N.E.S.A. relative alla V.D. 1901), con esclusione di qualsiasi tipo di fermentazione. Si propone quindi che la suddetta “birra dietetica” venga classificata al codice NC 2206.0039, della vigente Tariffa Doganale, quale “altra bevanda fermentata”, posizione non riconducibile alla Tabella A parti II e III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972″.
Alla luce di tale parere, si ritiene che le cessioni di birra dietetica con assenza di glutine, non rientrando tra quelle per le quali e’ prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta di cui alla Tabella A, parti II e III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, siano da assoggettare ad aliquota IVA ordinaria del 20 per cento.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione ….. di …. viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

ALTRI APPROFONDIMENTI
Il collegio sindacale nelle cooperative

Il collegio sindacale nelle cooperative

Redazione AteneoWeb
Le peculiarità dell’organo di controllo nelle società cooperative tra vigilanza sulla gestione mutualistica, requisiti normativi e obblighi connessi al Codice della Crisi d’impresa....
I numeri chiave per guidare la PMI – L’arte di creare ricchezza: il valore aggiunto come motore della PMI

I numeri chiave per guidare la PMI – L’arte di creare ricchezza: il valore aggiunto come motore della PMI

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Troppo spesso l'imprenditore italiano si focalizza sul fatturato, dimenticando che vendere molto non significa necessariamente produrre ricchezza. Il valore aggiunto è il KPI che misura quanto l'azienda "aggiunge" alle materie...
Autotrasportatori: riduzione accise II trimestre 2026

Autotrasportatori: riduzione accise II trimestre 2026

Dott.ssa Annalisa Forte – Studio Valter Franco
Con nota a registro ufficiale 00353642 del 24.06.2026 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla...

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.