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Risoluzione Agenzia Entrate n. 74/E del 20.12.2021

Cessione di partecipazioni il cui valore è stato rideterminato, in presenza di clausole di earn-out Articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del Tuir



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RISOLUZIONE N. 74/E

Divisione Contribuenti

________________

Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori

autonomi ed enti non commerciali

Roma, 20/12/2021

OGGETTO: Cessione di partecipazioni il cui valore è stato rideterminato, in presenza di clausole di
earn-out Articolo 67, comma 1, lettere c) e
c-bis) del Tuir

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente

QUESITO

L’Istante (persona fisica), che detiene una partecipazione del 13,59% del capitale sociale della societĂ  XXX (di seguito SocietĂ ), ha rideterminato il relativo valore, alla data del 1° luglio 2020, ai sensi dell’articolo 137 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

L’Istante rappresenta che, in data 12 novembre 2020, ha stipulato un contratto di cessione (unitamente agli altri i soci, di seguito “Cedenti“) e una societĂ  di diritto francese (di seguito “Cessionario“), stabilendo che il corrispettivo è costituito da:

un prezzo iniziale (base price) nella misura fissata nel contratto, versato dal

Cessionario ai Cedenti, tra i quali rientra l’Istante;

un corrispettivo residuo che sarĂ  versato sulla base di una clausola contrattuale di
earn-out, la quale prevede il versamento del prezzo rimanente mediante


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il pagamento differito negli anni
2021-2022-2023-2024 calcolato in ragione della performance futura della SocietĂ .

Dal momento che il prezzo complessivo, non è noto e non risulta possibile determinare l’eventuale reddito diverso derivante dalla cessione, ad oggi, l’Istante chiede di conoscere quale sia il corretto comportamento da adottare in sede di dichiarazione al fine di rappresentare correttamente i redditi realizzati nel periodo d’imposta in cui percepisce la parte fissa del corrispettivo e quelli eventualmente realizzati negli anni successivi per effetto della clausola di earn out, tenuto conto che il valore della partecipazione ceduta è stata oggetto di rideterminazione ai sensi del citato articolo 137 del decreto legge n. 34 del 2020.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’Istante ritiene che nella Sezione II del quadro RT del Modello Redditi PF debba essere indicato l’importo totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione della partecipazione (rigo RT21) e il costo fiscalmente riconosciuto della stessa (rigo RT22).

Con particolare riferimento al rigo RT21 “Totale dei corrispettivi“, l’Istante ritiene di dover indicare il corrispettivo effettivamente incassato nell’anno 2020, secondo il principio di cassa e al rigo RT22 “Totale dei costi o dei valori di acquisto” la parte di costo pari al corrispettivo incassato.

Per gli anni successivi, quando si presenterĂ  la necessitĂ  di indicare l’importo dei corrispettivi incassati per effetto della clausola di earn out, l’Istante ritiene corretto indicare al rigo RT21 “Totale dei corrispettivi“, l’importo aggiuntivo incassato nell’anno di riferimento e al rigo RT22 “Totale dei costi o dei valori di acquisto“, un importo residuo del costo rideterminato pari all’importo indicato al rigo RT21, ovviamente fino a raggiungimento del totale del medesimo costo.

L’Istante ritiene, infine, che nel periodo d’imposta 2020, in cui si è avvalso della possibilitĂ  di rideterminare il valore della partecipazione, debba compilare anche la


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Sezione VII del citato quadro RT.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell’articolo articolo 67, comma 1, lettere c) e
c-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) costituiscono redditi diversi di natura finanziaria le “plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate” e “non qualificate“, da parte di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attivitĂ  d’impresa, arti o professioni o in qualitĂ  di lavoratore dipendente.

Il successivo articolo 68 del Tuir stabilisce le modalità di quantificazione della plusvalenza che è costituita, in linea generale, dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto della partecipazione, aumentato di ogni onere inerente la produzione.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni, anche di natura “qualificata“, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento (cfr. articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e articolo 1, comma 1005, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Ai fini della individuazione del momento di realizzo della plusvalenza, come chiarito nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E (e, successivamente, nelle circolari 28 marzo 2012, n. 11/E e 27 giugno 2014, n. 19/E), le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti, piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione.

L’affermazione di tale principio consente di distinguere, pertanto, il momento di “perfezionamento del trasferimento” del titolo da quello relativo “all’incasso del corrispettivo“.


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Il momento di realizzo della plusvalenza, conseguentemente, consente di determinare il regime di tassazione applicabile, mentre quello in cui il corrispettivo viene percepito determina, sulla base del principio di cassa, il periodo d’imposta in cui il reddito deve essere assoggettato a tassazione.

In presenza di una clausola di
earn-out, al momento del perfezionamento del trasferimento, in capo al cedente si realizza un reddito diverso derivante dall’incasso della parte fissa del corrispettivo e, successivamente, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, si realizza, secondo il principio di cassa, un reddito diverso della medesima natura di quello realizzato al momento della cessione della partecipazione.

L’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) ha introdotto la possibilitĂ  per i contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.

Pertanto, le persone fisiche, le societĂ  semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono fare riferimento al valore rideterminato, secondo le modalitĂ  contenute nella predetta disposizione, in luogo del costo o valore di acquisto di detti beni, posseduti al di fuori del regime d’impresa, ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c ) e
c-bis), del Tuir.

Per poter utilizzare il valore rideterminato, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.

Disposizioni successive hanno modificato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni, la misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta ed i termini per l’effettuazione dei richiamati adempimenti.

Nel periodo d’imposta 2020, era prevista la possibilitĂ  di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette partecipazioni detenute alla data del 1° luglio 2020,


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effettuando i relativi adempimenti entro il 15 novembre 2020 (cfr. articolo 137 del decreto legge n. 34 del 2020).

Successivamente, nel periodo d’imposta 2021, è stata prevista la possibilitĂ  di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021 (articolo 1, commi 1122 e 1123, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178), termine prorogato al 15 novembre 2021 dal comma
4-bis dell’articolo 14 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. “decreto Sostegni bis“).

Il comma 6 dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 prevede che l’assunzione del valore rideterminato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 4 dell’articolo 68 del Tuir, vale a dire in compensazione di plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d’imposta e nei quattro successivi.

Nel caso di specie, il contratto di cessione prevede una clausola di
earn-out in quanto il pagamento del corrispettivo è costituito da una parte fissa e da una eventuale parte variabile corrisposta successivamente. PiĂą precisamente, la parte fissa è corrisposta al cedente al momento del perfezionamento dell’acquisizione mentre un corrispettivo residuo è versato sulla base di una clausola contrattuale di
earn-out, mediante il pagamento differito negli anni
2021-2022-2023-2024, calcolato in ragione della performance della societĂ  ceduta.

L’earn-out è un sistema che mira a ridurre il rischio derivante dall’acquisto di partecipazioni societarie, basato su pagamenti in piĂą tranche, che costituiscono integrazione del prezzo di cessione delle partecipazioni, da assoggettare a tassazione in base al principio di cassa nel periodo d’imposta in cui i pagamenti sono percepiti.

Al fine di evitare che la modalitĂ  di pagamento del corrispettivo determini fenomeni di doppia imposizione, nel caso in cui nel contratto di cessione siano previste clausole di
earn-out e il cedente abbia rideterminato il costo o valore di acquisto della partecipazione oggetto della cessione, il corrispettivo complessivamente


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percepito (vale a dire sia la parte fissa sia la parte variabile) fino a concorrenza del valore rideterminato della partecipazione, non deve essere ulteriormente assoggettato a tassazione.

A tal fine, pertanto, se la parte fissa del corrispettivo è inferiore al valore rideterminato della partecipazione, in sede di compilazione del Modello Redditi PF, nel quadro RT dovrĂ  essere indicato come “costo” il medesimo valore del corrispettivo percepito. Nei periodi d’imposta successivi, se sarĂ  incassata anche la parte variabile del corrispettivo
(earn-out), in sede di dichiarazione, il cedente dovrĂ  tener conto dell’eccedenza di “costo” non utilizzato, indicando nella colonna 3 del Rigo RT22 ” totale dei costi o valori di acquisto” la differenza tra il valore rideterminato e quello in precedenza indicato nel quadro RT.

Nel caso di specie, inoltre, avendo il contribuente rideterminato il valore della partecipazione nel periodo d’imposta 2020, come correttamente rappresentato dall’ Istante, dovrĂ  essere compilata anche la Sezione VII del medesimo quadro RT.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)

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