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Risoluzione Agenzia Entrate n. 74 del 26.03.2003

Imposta INVIM – Definizione agevolata nell’ipotesi di incremento imponibile pari a zero


Imposta INVIM – Definizione agevolata nell’ipotesi di incremento imponibile pari a zero
Risoluzione Agenzia Entrate n. 74 del 26.03.2003

L’articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (modificato dall’articolo 5-bis, lettera e), del decreto legge del 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione del 21 febbraio 2003, n. 27) – Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili. Proroga di termini – prevede, tra l’altro, al comma 1, la definizione agevolata degli incrementi di valore dichiarati, assoggettabili a valutazione ai fini dell’INVIM.
La norma richiamata stabilisce, inoltre, le modalità per l’applicazione del condono: “Ai fini delle imposte … sull’incremento di valore degli immobili, … per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data (30 novembre 2002), … gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2003, con l’aumento del 25 per cento …”.
Con riferimento a tale norma è stato posto un quesito circa la proponibilità della definizione agevolata nell’ipotesi in cui i valori (valore finale, valore iniziale e spese incrementative) indicati nella dichiarazione INVIM diano luogo ad un incremento di valore pari a zero.
Nell’ipotesi prospettata la definizione agevolata non può operare in quanto non vi è alcun “incremento di valore” dichiarato, cui poter riferire l’aumento del 25 per cento previsto dalla norma.
E’ evidente che l’incremento di valore pari a zero non permette la rideterminazione della base imponibile con l’incremento del 25 per cento e, conseguentemente, neanche la quantificazione dell’imposta da versare.
In questo caso mancano i presupposti che caratterizzano la definizione agevolata ex articolo 11, comma 1, della legge Finanziaria 2003.
Per cui la definizione agevolata di questa ipotesi risulterebbe in contrasto con la ratio del condono, che consente di regolarizzare i rapporti con il fisco mediante pagamento di determinati importi.

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