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Risoluzione Agenzia Entrate n. 72 del 04.07.2012

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi, dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi – Articolo 16, commi 10-bis e 15-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni


Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi, dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi – Articolo 16, commi 10-bis e 15-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 72 del 04.07.2012

L’articolo 3-sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha introdotto il comma 10-bis, all’articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei”.
In particolare, l’articolo 16 del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 10-bis, prevede che “E’ istituita l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L’imposta, dovuta per ciascun passeggero e all’effettuazione di ciascuna tratta, e’ fissata in misura pari a euro 100 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. L’imposta e’ a carico del passeggero ed e’ versata dal vettore.”
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2012, sono stabilite, tra l’altro, le modalità e i termini di attuazione della suddetta imposta, così come stabilito dall’articolo 16, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il menzionato provvedimento prevede al punto 4.1 che l’imposta erariale sui voli di passeggeri di aerotaxi, è versata mediante modello di pagamento F24 Versamenti con elementi identificativi.
L’articolo 16, comma 15-bis, del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che “In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte … si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ”.
Per consentire il versamento delle predette somme, mediante il modello F24 Versamenti con elementi identificativi, si istituiscono i seguenti codici tributo:
“3379” denominato “Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi di cui all’art. 16, comma 10-bis, d.l. 201/2011”
“8937” denominato “Sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 – Ravvedimento – art. 16, comma 15- bis , d.l. 201/2011 – AEROTAXI”
“1932” denominato “Interessi sul ravvedimento di cui all’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 – art. 16, comma 15- bis , d.l. 201/2011 – AEROTAXI”
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati:
nella sezione “CONTRIBUENTE”, i dati anagrafici e il codice fiscale del vettore;
nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”:
– il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”;
– il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il numero dei passeggeri per singola tratta seguito dalla lettera “A” o “B” (dove A indica la tratta fino a 1.500 km e B indica la tratta oltre 1.500 km) e, negli ultimi 4 caratteri, con il giorno e il mese di effettuazione del servizio di aerotaxi, nel formato GGMM (es.: servizio effettuato il 7 del mese di marzo, indicare 0703);
– il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;
– il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di effettuazione del servizio di aerotaxi, nel formato AAAA.

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