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Risoluzione Agenzia Entrate n.68 del 30.07.2015

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per l’acquisizione di beni capitali ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133


 

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per l’acquisizione di beni capitali ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133

L’articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 reca disposizioni in materia di autotrasporto.
In particolare, il comma 2 del citato articolo 32-bis stabilisce che “I contributi alle imprese di autotrasporto per l’acquisizione di beni capitali, relativi all’articolo 2, comma 2, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell’autotrasporto dall’articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 15 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto.”

Il medesimo comma 2 stabilisce, inoltre, che il citato credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli elenchi dei beneficiari, unitamente ai relativi codici fiscali e agli importi dei contributi unitari spettanti alle imprese, da trasmettere all’Agenzia delle entrate secondo modalità telematiche.
Al credito d’imposta in parola non si applica il limite previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite il modello F24, nei limiti, termini e condizioni previsti dalla norma, è istituito il seguente codice tributo:
  • “6848” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per l’acquisizione di beni capitali – art. 32-bis, comma 2, del D.L. n. 133/2014”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito nel formato “AAAA”.
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